Le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla F.C.I. possono corrispondere ai propri soci e associati, ai tesserati nonché a soggetti terzi volontari delle somme a titolo di compenso sportivo, rimborso forfettario di spesa, indennità di trasferta e premi per le collaborazioni rese nell’ambito di attività ciclistiche praticate dall’ente sportivo erogante.

Al fine di poter corrispondere tali emolumenti sarà fondamentale verificare che il soggetto beneficiario non svolga l’attività in forma professionistica.

In applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2, Tuir, i compensi/rimborsi/premi sportivi sono fiscalmente neutrali per il percipiente nel limite annuo di 10.000 euro (7.500 euro fino al 31/12/2017), scontando una ritenuta a titolo d’imposta (23%) per la parte eccedente tale limite e fino all’ammontare di euro 30.658,28. L’eventuale ulteriore eccedenza rispetto al limite annuo di euro 30.658,28 sarà soggetta alla ritenuta del 23% a titolo di acconto (In entrambi i casi alle ritenute dovranno sommarsi anche le addizionali regionali e comunali). Su tali emolumenti non è dovuto alcun onere contributivo né premi assicurativi Inail.

L’associazione o società sportiva erogante, per applicare la suddetta agevolazione, deve aver ottenuto l’affiliazione alla F.C.I., il riconoscimento sportivo (annuale iscrizione nel Registro Coni) nonché accertarsi che l’opera sia stata prestata nell’ambito di attività sportive dilettantistiche ciclistiche così identificate dal Coni e dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Nella medesima agevolazione rientrano anche i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” (attività di segreteria, gestione amministrativa e contabile non svolta da professionisti).

Ciò premesso, va poi considerato un ulteriore recente intervento legislativo (art. 1, comma 359, L. 205/17) a seguito del quale, per distinguere il trattamento fiscale da riservare alle associazione e società sportive dilettantistiche non lucrative rispetto alle nuove società sportive lucrative, è stata definita la diversa natura (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), Tuir) dei  compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nelle prime rispetto ai rapporti di co.co.co. nell’ambito delle SSDL (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 Tuir).

La collaborazione coordinata e continuativa rappresenta un rapporto di lavoro dove il collaboratore presta la propria opera – prevalentemente personale – a favore di un committente senza essere suo dipendente (quindi in maniera autonoma), anche se tale attività è svolta in via continuativa e coordinata con quella dello stesso beneficiario.

Stante la formulazione contenuta nella L. 205/17, risultando palesemente illogico identificare tutte le collaborazioni sportive dilettantistica quali “collaborazioni coordinate e continuative”, la stessa legge di bilancio ha demandato al Coni la definizione della linea di confine in questione (attualmente l’unico rapporto di collaborazione coordinata e continuativa espressamente previsto nell’art. 67, comma 1, lett. m), Tuir è quello di carattere amministrativo-gestionale non professionale).

Considerata la condizione di totale confusione in cui si trovano a operare le associazioni e società sportive affiliate ed i continui rinvii del Coni sull’identificazione delle prestazioni sportive da qualificare come co.co.co. pare doveroso informare le affiliate sul prossimo adempimento (obbligatorio?) in tema di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie.

Infatti,  la L. 205/17 ha previsto, con decorrenza dal 01 luglio 2018, l’obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di utilizzo di strumenti tracciabili nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori subordinati ovvero co.co.co., pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Pertanto, i datori di lavoro o committenti, relativamente ai rapporti sopra indicati, non potranno (dal 01 luglio) utilizzare il denaro contante che dovrà essere sostituito, ricorrendo a banche/uffici postali, da uno o più dei seguenti sistemi di pagamento:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

In ragione di quanto sopra risulta opportuno interrogarsi sulla natura delle prestazioni sportive dilettantistiche (“volontariato indennizzato” o rapporto di lavoro “co.co.co”) anche in considerazione del fatto che una loro qualificazione tra le collaborazione coordinate e continuative porterebbe non pochi problemi operativi a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche (comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, Libro unico del lavoro, cedolino paga, adempimenti in materia di salute e sicurezza, incompatibilità con la status di pubblico dipendente, ecc.).

Tuttavia, pur ritenendo limitato l’obbligo di tracciabilità esclusivamente per i rapporti di lavoro subordinato e per le attuali co.co.co. amministrativo-gestionali, in attesa della tanto agognata delibera del Coni, in via prudenziale, si consiglia di valutare la riduzione dei trasferimenti in contanti e provvedere al pagamento dei propri atleti, istruttori, accompagnatori mediante strumenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.) soprattutto con riferimento ai rapporti continuativi di importo più rilevante che configurino delle sostanziali co.co.co. e non si limitino al mero riconoscimento di un rimborso spese a soggetti in tutto e per tutto volontari (es. l’atleta in età scolastica che riceve dei premi per meriti sportivi, il DS che al termine della propria giornata lavorativa dedica alcune ore alle attività dell’ente, il pensionato che collabora alla realizzazione di una manifestazione, ecc.).

 

Dott. Enrico Savio

Referente fiscale F.C.I. Comitato Regionale Veneto