A decorrere dal primo gennaio 2019 è scattato l’obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti titolari di partita Iva. Salvo specifiche esclusioni previste dalla legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato Italiano devono essere certificate tramite l’emissione di fatture in formato elettronico (.xml) trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Nel medesimo formato dovranno essere prodotte e trasmette anche le relative note di variazione. Entrambe le tipologie di documento dovranno essere conservate in formato elettronico essendo venuto meno il valore fiscale della stampa cartacea. Nelle transazioni con i privati (consumatori finali), congiuntamente all’emissione del documento in formato elettronico, dovrà essere consegnata loro una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico (c.d. copia di cortesia), salvo espressa rinuncia.
Con il presente contributo, si intende affrontare il rapporto tra associazioni e società sportive dilettantistiche con tale nuovo adempimento.
Una associazione sportiva dilettantistica nell’ambito delle proprie attività istituzionali, agendo quale soggetto non commerciale, può essere parificata, sotto il profilo degli adempimenti fiscali, a un consumatore finale: tale ente, infatti, all’atto di effettuazione degli acquisti, dovrà esibire il proprio codice fiscale e ricevere una fattura in formato cartaceo o analogico, scontrino o ricevuta fiscale.
Qualora, accanto all’attività istituzionale, il l’associazione decida di svolgere anche l’attività d’impresa dovrà, una volta scelto il regime fiscale più opportuno, procedere con l’apertura della partita Iva, l’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio territorialmente competente e strutturare un adeguato sistema per l’emissione e conservazione delle fatture in formato elettronico.
Pertanto, l’associazione o la società sportiva dilettantistica dotate della partita Iva, dovranno comunicare ai propri fornitori “commerciali” l’indirizzo Pec ovvero il codice destinatario al quale far recapitare le fatture elettroniche, nonché procedere con la fatturazione elettronica delle operazioni commerciali attive che non siano già certificate con scontrino/ricevuta fiscale. Parallelamente alla ricezione/invio delle fatture in formato elettronico si dovrà attivare un sistema di “conservazione sostitutiva” dei documenti rilevanti ai fini fiscali.
In qualsiasi caso, risultano escluse dagli obblighi di fatturazione le entrate relative alle attività di natura commerciale ma de-commercializzate per legge (es. corrispettivi e quote di frequenze pagate da associati, soci e tesserati FCI per la partecipazione alle attività istituzionali così come previste dagli artt. 148, comma 3, Tuir e 4, comma 4, DPR 633/72).
Pur considerato che l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le “transazioni commerciali” (attività d’impresa) nulla vieta che l’ente non profit decida di gestire l’intero ciclo della fatturazione (attività e passiva) in formato digitale provvedendo poi alla giusta separazione degli acquisti in sede contabile (si ricorda l’obbligo della contabilità separata ex art. 144 Tuir).
Esenzione per associazioni e società sportive in L. 398/91
Al fine di agevolare il mondo sportivo non professionistico, l’art. 10, comma 1, D.L. 119/18, ha ampliato il novero dei soggetti esonerati dagli obblighi della fatturazione elettronica, includendovi le associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano il regime di cui alla L. 398/91.
Il regime forfettario di cui alla L. 398/91 prevede una serie di semplificazioni contabili e agevolazioni fiscali particolarmente rilevanti: le società e associazioni sportive dilettantistiche che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro potranno optare per la determinazione forfetaria del reddito imponibile ai fini delle II.DD. mediante l’applicazione di un coefficiente (3%) ai proventi commerciali, aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali. Tale regime prevede particolari agevolazione anche con riferimento all’IVA (detrazione forfettaria dell’IVA in misura del 50%, salvo il caso delle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per le quali la detrazione compete in misura pari ad un terzo, versamenti trimestrali senza maggiorazione dell’1%), nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, certificazione dei corrispettivi e dichiarativi fiscali.
Con la modifica dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. 127/15, gli enti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario 398, oltre all’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dall’obbligo di fatturazione (tranne per le sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica) e di registrazione, nonché quello di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali, possono continuare a gestire (in proprio) il processo di fatturazione senza ricorrere al formato elettronico qualora abbiano conseguito nell’esercizio precedente proventi da attività commerciale per un importo non eccedente 65.000 euro. In caso di superamento del suddetto limite l’ente dovrà assicurarsi che la fattura sia emessa, per suo conto, dal cessionario o committente soggetto passivo Iva (es. fattura emessa per loro conto dal soggetto sponsor).
Per tale motivo, i soggetti che applicano il regime forfettario disciplinato dalla L. 398/91 e che hanno realizzato proventi commerciali inferiori a 65.000 euro non saranno tenuti all’emissione delle fatture in formato elettronico, salvo opzione per la gestione volontaria dell’intero ciclo di fatturazione con l’acquisto di un servizio di fatturazione on-line ovvero servendosi dei servizi gratuiti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento all’esenzione appena descritta pare opportuno rilevare alcune problematiche operative: in che forma (autocertificazione?) l’ente non profit può comunicare al suo cliente di avere/non avere superato il parametro dei 65.000 euro? Come potrà l’associazione verificare la correttezza del documento emesso per suo conto dal cessionario/committente? Come ci si dovrà comportare in caso di emissione di un documento errato? Si tratterà di fattura emessa per conto di un terzo o di autofattura?
Nella giornata di ieri, durante il convegno organizzato a Roma dal Cndcec, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di specifico quesito, ha chiarito con riferimento a tale ultimo dubbio che la fattura elettronica emessa dal cessionario/committente per conto dell’associazione “esonerata” dovrà essere una fattura (TD01) specificando il codice “CC” (per rendere evidente che si tratta di una fattura emessa dal cessionario o committente per conto del cedente o prestatore) e non una autofattura (TD20). Inoltre, la stessa Agenzia ha ritenuto percorribile la strada della fatturazione in proprio (in formato elettronico) da parte delle società sportive dilettantistiche e delle associazioni in L. 398/91, a prescindere dal rispetto o meno del limite dei 65.000 di proventi commerciali.
Non risultano invece esonerate dall’onere in questione le associazioni che hanno optato per il regime forfettario ex art. 145 Tuir non prevedendo, questo, particolari facilitazioni sotto il profilo Iva e mantenendo invariati sia il trattamento fiscale che gli obblighi contenuti nel DPR 633/72 (restano applicabili i criteri generali propri del regime di contabilità semplificata).
Pertanto, per effetto di quanto sopra esposto si consiglia anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche in regime ex L. 398/91, attualmente esonerate, di dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto