Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunica che nel decreto “Sostegni”, in corso di redazione verrà prevista anche la proroga dei termini per la trasmissione telematica e la consegna ai percipienti della “Certificazione Unica 2021” riferita all’anno 2020.
In particolare, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati così come sono stati posticipati anche i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata (a disposizione dei cittadini dal 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile).
Di seguito un prospetto riepilogativo, nel quale sono riportati i nuovi termini relativi alla ‘Certificazione Unica’
Adempimento |
Scadenze 2021 (ante modifica) |
Scadenze 2021 (post modifica) |
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia |
16 marzo |
31 marzo |
Consegna Certificazione Unica ai percipienti |
16 marzo |
31 marzo |
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata |
30 aprile |
10 maggio |
Concludendo, si ricorda che in caso di omessa/tardiva/errata presentazione della Certificazione Unica 2021 sono previste le seguenti sanzioni:
– 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro (in caso di invio entro il termine del 31/03 di una CU errata, la sanzione non si applica se un nuovo invio della CU corretta è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza);
– 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro, se viene trasmessa una CU di correzione entro 60 giorni dal termine di presentazione (quindi entro il 30/5/2021), che a suo tempo era già stata inviata (errata) entro il termine del 31/03.
Si ricorda che in caso di scarto della CU trasmessa entro il 31/03, il contribuente avrà 5 giorni di tempo per l’invio della CU corretta senza sanzione alcuna.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto