Il Decreto Sostegni-Bis (DL 73/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio, ha introdotto importanti misure agevolative a favore del mondo sportivo e degli enti non lucrativi, nell’ottica di sostenere un settore che è stato fortemente colpito dalle limitazioni introdotte per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ad essere particolarmente interessante è, in primo luogo, la previsione di ben tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto. In dettaglio, l’art. 1 del DL 73/2021 ha disciplinato un contributo concesso in via automatica, un contributo ottenibile su istanza, nonché un contributo residuale, che sarà oggetto di un successivo approfondimento.

Contributo “automatico” – Ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) verrà riconosciuto “in automatico” e senza bisogno di presentare alcuna richiesta, un emolumento pari a quanto già percepito.

Il contributo spetta quindi ai soggetti titolari di partita IVA, ancora attiva al 26.05.2021, che, ottenuto il riconoscimento del predetto contributo a seguito di presentazione dell’istanza entro il 28.5.2021, non siano stati successivamente tenuti a restituito o che lo stesso sia stato riconosciuto come indebitamente percepito. Le modalità di erogazione saranno le medesime del precedente sostegno, ovvero tramite accredito in conto corrente bancario o postale o in forma di credito d’imposta da utilizzare nella sua totalità in compensazione.

Contributo “alternativo” – Il Decreto in oggetto riconosce un contributo a fondo perduto in forma alternativa a quello “automatico”. Confermati i requisiti per l’accesso pari a quelli previsti per il contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021, la possibilità di fruire della misura in commento è subordinata al riscontro di un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di natura commerciale del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020 superiore di almeno il 30% rispetto al periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 (e non più, quindi, dell’anno solare 01.01 – 31.12).

Il contributo verrà determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra le due medie mensili, a seconda che il soggetto interessato abbia beneficiato o meno del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021.


Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo DL 41/2021 la percentuale applicabile sarà pari al:

  • 60% per ricavi/compensi non superiori a €100.000;
  • 50% per ricavi/compensi superiori a €100.000 e fino a €400.000;
  • 40% per ricavi/compensi superiori a €400.000 e fino a €1.000.000;
  • 30% per ricavi/compensi superiori a €1.000.000 e fino a €5.000.000;
  • 20% per ricavi/compensi superiori a €5.000.000 e fino a €10.000.000.

Inoltre, nel caso in cui un soggetto interessato abbia ricevuto il contributo “automatico” e lo stesso sia:

  • inferiore al contributo “alternativo”, avrà diritto al maggior aumentare del contributo, scomputato da quanto spettante;
  • superiore al contributo “alternativo”, l’Agenzia delle Entrate non provvederà a dare seguito all’istanza.

Per i soggetti che non hanno invece beneficiato del contributo DL 41/2021 si applicheranno le seguenti percentuali:

  • 90% per ricavi/compensi non superiori a €100.000;
  • 70% per ricavi/compensi superiori a €100.000 e fino a €400.000;
  • 50% per ricavi/compensi superiori a €400.000 e fino a €1.000.000;
  • 40% per ricavi/compensi superiori a €1.000.000 e fino a €5.000.000;
  • 30% per ricavi/compensi superiori a €5.000.000 e fino a €10.000.000.

Per il riconoscimento del contributo il soggetto richiedente dovrà procedere alla presentazione dell’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica, in autonomia o rivolgendosi ad un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, ecc.).

Così come per il contributo di cui al DL 41/2021, anche la nuova misura potrà essere usufruita alternativamente:

  • tramite accredito sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
  • a scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d’imposta utilizzabile nella sua totalità in compensazione nel modello F24.

In qualsiasi caso il contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

È inoltre richiesta l’avvenuta trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione della domanda per il contributo stesso (salvo che non si tratti di società sportive ed associazioni che applicano il regime di cui alla L. 398/91, poiché esonerate). 

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto