Le associazioni e le società ciclistiche dilettantistiche devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro lunedì 31 ottobre 2020 sia le Certificazioni uniche che il modello 770/2022.
La Certificazione unica (c.d. CU) va compilata al fine di attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo (sia professionisti con partita Iva sia lavoratori autonomi occasionali con ritenuta del 20%), provvigioni nonché, per quanto di nostro interesse, compensi/premi/indennità di trasferta e rimborsi spese forfettari nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica (anche sotto la soglia di Euro 10.000,00).
La CU doveva essere rilasciata (modello sintetico) al percettore delle somme già entro il 16.3.2022 e trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello ordinario. Tuttavia, per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (es. compensi, premi e rimborsi sportivi entro soglia), il termine per la trasmissione telematica è coincidente con quello della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ovvero entro il 31.10.2022.
Come anticipato, entro la menzionata scadenza sarà necessario trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche il modello 770 per comunicare all’Amministrazione finanziaria le ritenute operate (per quanto di nostro interesse) su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (ivi compresi su compensi, rimborsi e indennità di trasferta forfettari, premi sportivi);
- dividendi, proventi e redditi di capitale.
L’invio del modello 770 è possibile a condizione che l’associazione o la società sportiva abbia trasmesso la Certificazione unica incaricando il proprio commercialista ovvero autonomamente con lo specifico software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/770-2022/software-di-compilazione-770-2022).
Concludendo, si ricorda che la sanzione per mancato invio della CU è pari a Euro 100 (per ogni CU omessa) e non si applica in caso di trasmissione errata, se l’invio della corretta certificazione viene effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza, così come l’omessa presentazione del modello 770 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. E’ tuttavia ammesso il ricorso all’istituito del ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza anche se solo per il tardivo invio del modello 770 (pagando negli stessi termini la sanzione di Euro 25 euro con F24).
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto