Le associazioni e società sportive dilettantistiche godono di importanti agevolazioni fiscali, tra le quali la mancata applicazione dell’Iva e la neutralità sotto il profilo delle imposte dirette sulle quote di frequenza, di iscrizione e simili pagate loro da parte di associati, soci e tesserati FCI per la partecipazione alle attività istituzionali dell’ente (scuola ciclismo, quota annuale, iscrizione a gare, ecc.).
Al fine di poter applicare la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, comma 3 del Tuir e 4, comma 4 del DPR 633/72 associazioni e società sportive devono presentare un atto costitutivo o statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata presso l’Agenzia delle Entrate contenente una serie di clausole così come specificate nell’art. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72 (si precisa che per le SSD l’atto costitutivo e lo statuto sono sempre redatti per atto pubblico).
L’associazione o società sportiva dilettantistica deve, inoltre, essere in regola con il modello EAS.
Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008: “I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e […] trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente ovvero, successivamente, non oltre il giorno di inizio delle attività agevolate (tuttavia in quest’ultimo caso la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici sarà applicabile da tal giorno).
Successivamente al primo invio tale modello dovrà essere nuovamente trasmesso, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all’esercizio precedente, in caso di variazione dei dati rispetto a quelli comunicati con l’ultimo modello inviato e qualora non già in possesso dell’Amministrazione finanziaria per effetto di altre comunicazioni (es. in caso di variazione del Presidente non si dovrà procedere ad una nuova presentazione, essendo questo un dato già comunicato con i modello AA5/6 o AA7/10).
Gli enti associativi e le società sportive interessati alla presentazione del modello Eas per il periodo d’imposta 2021, ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello entro il 31.3.2022 possono presentarlo avvalendosi della remissione in bonis versando con modello F24 Elide una sanzione amministrativa di Euro 250,00 (codice tributo 8114) entro il 30.11.2022 e trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello “tardivo”.
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto