A seguito del comunicato pubblicato in data 16.4.2020, Mediocredito Centrale, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, ha reso disponibile on-line sul sito www.fondidigaranzia.it la procedura tramite cui gli istituti di credito possono presentare le richieste di garanzia su finanziamenti alle Pmi e agli autonomi fino a 25mila euro (garantiti automaticamente dallo Stato al 100%), come previsto dal Decreto Liquidità.
Recita il suddetto comunicato: “tutte le domande che a partire da martedì scorso, quando è stato reso disponibile il modulo per la richiesta di garanzia, sono state raccolte e lavorate dagli istituti bancari o confidi, possono essere caricate sul portale del Fondo. Le banche, inoltre, possono erogare il finanziamento senza attendere la conclusione dell’istruttoria del Fondo che non prevede alcuna valutazione del merito di credito.
Il DL Liquidità ha stabilito un tetto massimo per il costo del finanziamento: tassi di interesse e commissioni applicate da banche confidi dovranno tenere conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria. I finanziamenti possono avere durata massima di 72 mesi, con rimborso del capitale non prima di 24 mesi” (quest’ultimo da considerare quale periodo di preammortamento, durante il quale verrà rimborsata solo la quota interessi, rinviando successivamente la restituzione della quota capitale).
Tuttavia, nel valutare il ricorso al presente strumento si dovrà considerare, comunque, che l’iter di assegnazione del finanziamento non sarà diverso dall’apertura di una ordinaria linea di credito in quanto, pur essendo il prestito garantito dallo Stato, la delibera spetta sempre e comunque al singolo istituto di credito (al quale sono rimesse anche le valutazioni in merito alla solvibilità del soggetto richiedente, esposizioni in essere, ecc.). Inoltre si ritiene che il calcolo degli interessi dovrà essere ben considerato dal soggetto richiedente il finanziamento (il prestito non sarà a costo zero) potendosi ipotizzare l’applicazione di un tasso di circa l’1,50%.
Per l’ottenimento del finanziamento sarà necessario che il richiedente abbia trasmesso al proprio istituto di credito la specifica modulistica, debitamente completata e sottoscritta, relativa a:
– richiesta di finanziamento;
– richiesta di copertura del finanziamento da parte del Fondi di garanzia per le PMI (Allegato 4bis);
(disponibile on-line ovvero presso la propria banca).
Ricevuta la documentazione in questione, la banca potrà trasmettere al Fondo la richiesta di copertura.
Tutto ciò premesso, valutata l’applicabilità del predetto strumento anche a favore del mondo sportivo dilettantistico, è doveroso fare alcune considerazioni.
Innanzi tutto, l’art. 13, D.L. 8.4.2020, n. 23, ha inteso incentivare le piccole e medie imprese la cui attività è stata, direttamente o indirettamente, danneggiata dall’emergenza sanitaria in essere. Se nel termine ”impresa” vi rientrano senza problema le realtà sportive costituite in forma di Società sportive (SRL, SPA, cooperative), maggiori perplessità potrebbero sorgere in senno al mondo associativo. Tuttavia, nella definizione di piccole e medie imprese che rientrano tra i beneficiari delle misure Cura Italia e del Decreto liquidità, devono essere compresi gli enti non profit che svolgono attività economica (fondazioni, associazioni, ecc.): per tale motivo, le associazioni sportive dilettantistiche con P.Iva potranno svolgere attività d’impresa in forma non occasionale e beneficiare delle misure di cui al presente articolo.
Tra gli aspetti di maggior interesse si ricorda il doppio limite sia quantitativo che temporale.
La somma massima erogabile non potrà superare il 25% dei ricavi commerciali (entro un tetto massimo di 25.000 euro) così come desumibili dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultima dichiarazione fiscale (sostituiti per i soggetti costituiti dopo il 01.01.2019 da una autocertificazione ex art. 47, DPR 445/2000 o altra idonea documentazione). Il finanziamento non potrà eccedere i 72 mesi.
Si precisa che, nel caso di presentazione di più domande, essendo il plafond unico per ciascun richiedente, le richieste eccedenti la soglia di 25.000 euro non saranno soddisfatte.
Sebbene la concessione di tale liquidità non richiede alcuna garanzia diretta da parte dell’ente richiedente, nel sottoscrivere la richiesta di finanziamento si richiede ai presidenti di prestare particolare attenzione alle responsabilità assunte: infatti, ai sensi del punto n. 6 del modello Allegato 4-bis, con la sottoscrizione dello stesso il legale rappresentante della asd/ssd “dichiara di accettare che, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sullo stesso soggetto beneficiario finale per le somme pagate, e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime, il Fondo si surroga in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore”. Sostanzialmente, seppur garantito dallo Stato, in caso di mancata restituzione delle somme “prese a prestito” il Fondo, onorato il debito del sodalizio sportivo nei confronti dell’istituto di credito concedente, provvederà direttamente al recupero della somma.
Ulteriore elemento sul quale è doveroso concentrarsi riguarda la possibilità di subire dei controlli, così come previsto al punto n. 8 del modello Allegato 4-bis (“di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi stessi, da parte del Gestore del Fondo”).
Pertanto, potranno potenzialmente beneficiare del finanziamento garantito dallo Stato (a zero spese) e fino ad un massimo di 25.000 euro le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dotate di P.Iva.
A quanto sopra si somma l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva di cui all’art. 90, comma 12, L. 289/02, il quale, gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo, avrà a disposizione maggiore liquidità anche per sostenere gli enti sportivi esclusi dalla possibilità di accedere al finanziamento agevolato previsto per le PMI. Come chiarito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport, accanto al neo costituito “Comparto per operazioni di liquidità” risulta creato un apposito “Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi”, di cui all art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell’Istituto medesimo.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto