Come diventare un’Associazione o Società affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana

Un’Associazione od una Società Sportiva Dilettantistica è un ente associativo, ovvero una particolare categoria di enti non commerciali rappresentata dagli enti che perseguono, in forma associata, finalità di interesse generale considerate meritevoli di tutela.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche:

  • non hanno scopo di lucro,
  • sono affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva;
  • svolgono attività sportiva dilettantistica che è quella definita nell’ambito della normativa regolamentare degli organismi federali a cui l’Associazione è affiliata.
  • Il CONI è l’unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche e pertanto la legge 24.7.2004 n. 186 ha disposto che le disposizioni di legge relative si applicano alle Società ed Associazioni che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale (D. lgs. 23.7.1999, n. 242, articolo 5, comma1).
  • Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate l’elenco delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

La legge 289/2002 art.90, c.17 e 18, come modificati dalla legge 128/2004 indica i Criteri per individuare associazioni e società sportive dilettantistiche:

DENOMINAZIONE
Devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la denominazione dilettantistica

L’articolo 90 comma 17, Legge 289/2002, prevede l’obbligo da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, di inserire nella propria denominazione, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l’associazione l’impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi (L. 398/91, erogazione compensi sportivi dilettanti ecc..).

TIPI DIVERSI DI ASSOCIAZIONE

  1. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  2. associazione sportiva con personalità ‘ giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  3. società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità ‘ di lucro.

ATTO COSTITUTIVO
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.

COSA DEVE ESSERE PREVISTO NELLO STATUTO

  1. la denominazione;
  2. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  3. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  4. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  5. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  6. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  7. le modalità di scioglimento dell’associazione;
  8. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
  9. l’obbligo di uniformarsi alle direttive del coni e delle fsn. La Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15.7.2004 ha stabilito che allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive da parte del CONI gli statuti delle stesse oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di uniformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli enti di Promozione Sportiva a cui la società od associazione intende affiliarsi.

VITA SOCIALE

Cariche sociali
E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le modifiche allo statuto
Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dall’assemblea straordinaria dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, che redigerà apposito verbale da trasmettere, insieme alla copia dello statuto modificato, alla FCI insieme con tutta la documentazione richiesta per l’Affiliazione o la Riaffiliazione.

Le Società che, ai fini fiscali, devono registrare l’atto (anche sono semplici associazioni senza personalità giuridica) sono quelle che detengono la partita IVA perché esse, al momento dell’ottenimento della stessa, hanno depositato all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, l’atto costitutivo e lo Statuto registrato. Quello Statuto non è più in regola con le norme di legge previste per lo status di Associazione Sportiva Dilettantistica e va quindi registrato il nuovo.

Le Società inoltre devono comunque (anche se detengono il solo codice fiscale) comunicare la variazione dati all’Agenzia delle Entrate, in ordine al cambio di denominazione .

Le Società che detengono anche il solo codice fiscale devono però registrare il nuovo Statuto, con le modalità sopra descritte, se intendono fruire dei benefici fiscali connessi al non considerare commerciali le attività:

  • svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
  • effettuate dietro pagamento nei confronti degli associati o partecipanti di altri Società affiliate alla FCI,
  • dei rispettivi associati o partecipanti,
  • dei tesserati della FCI, tra cui anche la cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci/associati.

Le Società con personalità giuridica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; devono sempre registrare lo Statuto alla prefettura

Le società di capitali o cooperative devono sempre modificare lo Statuto con atto pubblico notarile

Cambio della sola denominazione
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso dei requisiti possono provvedere all’integrazione della denominazione sociale (finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica) attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall’assemblea dei soci. Il cambio della denominazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Riconoscimento provvisorio (FSN) e definitivo (CONI) ai fini sportivi
La Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1288 dell’11.11.04 ha stabilito che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attributi la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all’iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società sportive Dilettantistiche.

Obblighi fiscali
L’Associazione è soggetta a specifiche norme fiscali, anche se svolge soltanto l’attività istituzionale, se:

  • eroga compensi a collaboratori e lavoratori subordinati;
  • eroga rimborsi spese e gettoni di presenza agli amministratori e collaboratori;
  • ricorre a prestazioni professionali

L’Associazione deve richiedere la partita IVA, se oltre l’attività istituzionale:

  • svolge attività ed eroga servizi nei confronti di terzi che non siano gli associati;
  • somministra pasti – anche agli associati
  • vende agli associati tute, maglie, scarpe, attrezzi sportivi,ecc.
  • ricava proventi da pubblicità di tipo commerciale (sponsor, striscioni, cartelloni, ecc.)