Le associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano il regime fiscale previsto dalla Legge 398/91 e che, quindi, godono di importanti semplificazioni amministrativo-contabili nonché fiscali (Iva forfetizzata al 50% sulle sponsorizzazioni, tassazione ai fini delle imposte dirette sul 3% dei proventi commerciali, esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva, ecc.) sono escluse dalla misura agevolativa rappresentata dal credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, associazioni e società sportive così come disciplinato dal D.L. 104/2020.
Tale precisazione si è resa necessaria soprattutto a seguito del susseguirsi di alcune recenti pubblicazioni ove si affrontava il tema in oggetto e che hanno introdotto non pochi dubbi e perplessità tra i dirigenti in merito alla possibile fruizione da parte dei propri partner commerciali della menzionata agevolazione.
In primo luogo è necessario distinguere il “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui all’art. 81, D.L. 104/2020 rispetto alla misura degli “Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione” disciplinata dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017.
Particolarmente interessante sembrerebbe infatti essere la prima misura, rappresentata dalla concessione di un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, effettuate da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe (organizzatrici di campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche), società professionistiche, nonché società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, operanti nelle discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (e quindi anche le affiliate alla F.C.I.), seppur con le limitazioni che seguono.
L’incentivo, spettante a condizione che i pagamenti (nei casi di nostro interesse relativi alle sponsorizzazioni) siano effettuati tramite bonifico bancario, postale o altro metodo di pagamento comunque tracciato, si deve richiedere tramite la compilazione e l’invio di uno specifico modello reso recentemente disponibile dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Cdm e comunque entro il 1° aprile 2021.
Previa verifica dei requisiti per potervi accedere, la concessione del contributo viene comunicata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine tramite apposito elenco dei beneficiari sul proprio sito istituzionale del Dipartimento. A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione il credito sarà poi utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (l’ammontare del credito non potrà tuttavia superare l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione).
Tuttavia, come precedentemente riportato, un’importante limitazione per l’accesso al credito d’imposta è rappresentata dall’esclusione degli investimenti in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91: motivo per il quale, quindi, la maggior parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche non potranno permettere ai propri sponsor di fruire di tale beneficio.
Nessuna limitazione, invece, sussiste per le associazioni che adottano un regime ordinario o altri regimi agevolativi, quali l’art. 145 del TUIR o le società sportive dilettantistiche (es. società a responsabilità limitata) in regime ordinario.
Diverso dall’agevolazione sopra esposta risulta il c.d. Bonus Pubblicità 2021: infatti, l’art. 1, comma 608, della Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) ha riconosciuto a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta in relazione alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici (anche digitali), per gli anni 2021 e 2022, nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto