I sostituti d’imposta, tra i quali sono comprese anche le associazioni e società sportive dilettantistiche, utilizzano a partire dal 2015, per l’annualità 2014, la Certificazione Unica (c.d. CU), in sostituzione del Cud o della certificazione in carta semplice, per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni che i redditi diversi quali sono i rimborsi, premi e compensi sportivi dilettantistici.
Per quanto riguarda gli adempimenti riferiti al periodo d’imposta 2020 si sta avvicinando una delle prime importanti scadenze fiscali dell’anno 2021: il prossimo 16 marzo scade, infatti, il termine per la presentazione delle Certificazioni Uniche 2021 (c.d. CU 2021 anno 2020).
Entro tale scadenza associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno quindi trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le CU relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo (sia prestazioni occasionali con ritenuta al 20 % sia prestazioni svolte da professionisti titolari di P.Iva) e ai redditi diversi (tra cui rientrano i rimborsi forfettari, le indennità di trasferta non chilometriche, i premi e i compensi sportivi ex art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir).
A quanto sopra si aggiunge, inoltre, l’ulteriore adempimento rappresentato dalla consegna della menzionata certificazione al percettore delle somme, che deve essere effettuata anch’essa da parte dell’ente erogante sempre entro il 16 marzo (opportuno farsi sottoscrivere l’avvenuta ricezione da parte del destinatario).
Tuttavia, rispetto alla scadenza del 16 marzo 2021, si precisa che limitatamente all’onere dell’invio telematico delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (ad es. i compensi, rimborsi o premi sportivi dilettantistici di importo annuo non superiore ad euro 10.000), esso può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre (per quest’anno 2 novembre poiché il 31 ottobre è giorno festivo).
Pertanto, in presenza di lavoratori autonomi occasionali, di lavoratori subordinati o di sportivi con compensi, rimborsi o premi sopra la soglia di esenzione dei 10.000 euro, anche l’invio telematico dovrà rispettare il termine del 16 marzo 2021.
La trasmissione della CU all’Amministrazione finanziaria potrà avvenire incaricando il proprio commercialista ovvero autonomamente con lo specifico software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate (strada quest’ultima percorribile solo da soggetti che abbiano le necessarie competenze in materia).
Dal momento che, tuttavia, l’obbligo di rilascio della certificazione al percettore delle somme è comunque e in ogni caso sempre fissato al 16 marzo 2021, nonostante la possibilità di poter posticipare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello sarebbe comunque opportuno provvedere a tale duplice adempimento (trasmissione telematica e consegna all’interessato) entro la prima scadenza, così da poter archiviare tale incombenza in un’unica soluzione.
Concludendo, si sottolinea l’importanza di tale adempimento essendo prevista una sanzione di 100 euro per ogni CU inviata tardivamente ovvero omesso o errata.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto