Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
Si riepilogano di seguito le disposizioni di rilevanza sanitaria e sportiva dell’ordinanza del 4 maggio 2020 della Regione del Veneto ed alcune considerazioni per una ripresa prudente dell’attività ciclistica.
2. Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone conviventi;
3. Misure di prevenzione generali nell’intero territorio regionale
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica intensa, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa;
4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc.. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale; é consentita l’attività motoria collegata all’addestramento di animali all’aperto;
5. Attività agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine;
28. Ambito territoriale di applicazione
Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.
29. Disposizioni di raccordo
La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza n. 44 del 3.5.2020;
Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza vale quanto disposto dal DPCM 26.4.2020 e successive modifiche.
30. Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso;
ASSICURAZIONE FCI
Per quanto riguarda l’aspetto assicurativo, la Federazione Ciclistica Italiana, precisa che l’assicurazione non è mai stata sospesa. Il contratto fa poi esplicita menzione al possesso di idoneo certificato di idoneità alla pratica sportiva ciclistica in piena coerenza con le normative statali in tema di “Certificazione medica per l’idoneità sportiva” e con i Regolamenti Federali finalizzati alla tutela dei propri tesserati e dei partecipanti alle gare del calendario federale.
In via del tutto precauzionale, consigliamo:
- ai presidenti delle società di comunicare l’autorizzazione agli allenamenti nel rispetto delle norme regionali, nazionali e federali
- ai tesserati di assicurarsi di avere ottenuto da parte del legale rappresentante della società, l’autorizzazione agli allenamenti come previsto dalla copertura assicurativa FCI.
Il Presidente
Igino Michieletto