In data 07.11.2022 il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato sul proprio sito (https://www.sport.governo.it/it/) l’avviso contenente le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto ai sensi del DPCM 30.10.2022 a copertura delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19 sostenute tra il 01.02.2020 e il 31.03.2022 da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché società nel settore del professionismo.
Potranno presentare quindi la richiesta del menzionato contributo le associazioni e società iscritte al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidente del Consiglio dei ministri.
L’istanza, nei casi di nostro interesse, dovrà essere presentata dalla Federazione Ciclistica Italiana, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il 07.12.2022.
La Federazione dovrà verificare:
– l’esistenza dei requisiti di ammissione delle richieste di contributo ricevute dalle associazioni e società affiliate;
– l’avvenuto sostenimento delle spese nell’ambito delle misure restrittive introdotte per il periodo definito di “emergenza sanitaria”;
La Federazione dovrà quindi predisporre un prospetto che contenga i dati dei richiedenti e gli elementi identificativi delle spese sostenute da trasmettere al Dipartimento per lo sport entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Ai fini della presentazione della domanda sono ammissibili le spese sostenute per:
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali dei richiedenti e i costi del personale sanitario specializzato per lo svolgimento di tali attività;
- sanificazione degli ambiti ove si svolge l’attività;
- acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti diversi da quelli di cui sopra, anche atti a garantire la distanza interpersonale, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali dei richiedenti;
- somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2;
- i seguenti accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali:
- visita medica;
- esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista di Medicina dello Sport;
- test da sforzo massimale con valutazione polmonare e saturazione O2;
- ecocardiogramma color doppler;
- ECG a riposo;
- ECG Holter 24h;
- Esame Spirometria completo;
- esami ematochimici;
- radiologia polmonare;
- nullaosta infettivologico alla ripresa.
L’ammontare delle spese sostenute dovrà essere certificato alternativamente dal Presidente del Collegio sindacale dell’ente richiedente, da un Revisore legale, da un professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure dal responsabile di un centro di assistenza fiscale.
Infine, si specifica che anche i soggetti già beneficiari del contributo per le spese sanitarie di cui al DPCM 16.09.2021 dovranno presentare una nuova istanza completa della certificazione di cui sopra e che l’importo spettante sarà decurtato dell’importo già percepito in precedenza.
L’elenco dei giustificativi delle spese sostenute dovrà essere distinto per tipologie di voci ed essere accompagnato da copia delle fatture (o analoghi documenti contabili) quietanzate.
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto