L’agevolazione, a favore del settore dello sport, è pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020 ed è utilizzabile solo in compensazione
Con il DL Agosto (pubblicato in G.U. il 14/08/2020) il Governo ha previsto (art. 81) la possibilità per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali di fruire di un credito d’imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie per l’anno 2020, incluse le sponsorizzazioni, realizzate mediante enti sportivi che presentino particolari requisiti.
Al fine di poter applicare l’agevolazione in commento (pari al 50% degli investimenti effettuati) le campagne pubblicitarie dovranno rispettare un duplice requisito riguardante sia la tipologia del soggetto finanziato (“leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile”) sia l’arco temporale di sostenimento delle spese pubblicitarie (“dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”), che dovrà essere considerato a seconda del regime fiscale del soggetto interessato.
Per accedere al credito d’imposta l’ammontare dell’investimento pubblicitario dovrà essere non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019 e prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15.000.000 di euro.
Ulteriore elemento da considerare è la necessaria presenza del settore giovanile nell’ambito dell’ente sportivo utilizzato quale veicolo pubblicitario, dovendo questo fornire adeguata certificazione circa l’effettivo svolgimento di “attività sportiva giovanile”.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (previa presentazione di una specifica istanza diretta al Dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei ministri) a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, ecc.).
Con DPCM di prossima emanazione saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni in esame.
Alla misura agevolativa in questione sono state stanziate per il 2020 risorse complessive per euro 90.000.000: in caso di richieste complessivamente eccedenti tale soglia si dovrà provvedere alla ripartizione dell’intero ammontare tra i richiedenti in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante entro il limite individuale per ciascun richiedente del 5% del totale delle risorse annue.
Conclude l’art. 81, DL 104/2020 specificando la natura di “spesa pubblicitaria” delle somme erogate per il finanziamento delle campagne pubblicitarie senza quindi alcuna possibilità di contestazione da parte del Fisco in ordine alla deducibilità delle spese da parte dello sponsor, qualora sia chiara l’attività di promozione dell’immagine, dei suoi prodotti o dei suoi servizi attraverso una specifica attività dell’ente sportivo finanziato.
Purtroppo, per ora, dall’agevolazione sono escluse le associazioni e società sportive che applicano il regime di forfettario disciplinato dalla L. 398/91 nonché, logicamente, le associazioni sportive dotate del solo codice fiscale.
Giusta la premessa, la misura introdotta dall’Esecutivo col fine di favorire il reperimento di fondi da parte del mondo sportivo avrà, soprattutto con riferimento agli enti sportivi non professionistici, un effetto alquanto limitato.
Il beneficio, quindi, essendo circoscritto agli investimenti in favore di enti sportivi diversi da quelli di piccole dimensioni, andrà appunto ad escludere tutte quelle realtà sportive dilettantistiche che applicano il “regime 398”.
Si auspica che l’attuale testo sia emendato in sede di conversione con l’inclusione delle associazioni e società sportive dilettantistiche a prescindere dal regime fiscale applicato.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto