Con il DL 30.4.2022 n. 36 è stata introdotta con decorrenza 30.6.2022 una sanzione in caso di mancata accettazione dei pagamenti effettuati dai propri clienti con “carta di pagamento”.

La misura in oggetto va quindi a modificare il DL 179/2012 con il quale si è previsto per imprese, professionisti e associazioni esercenti l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (es. cessione di materiale sportivo, somministrazione di alimenti e bevande, cessione di propri spazi pubblicitari, sponsorizzazioni, ecc.) l’obbligo di dotarsi di un sistema di accettazione di pagamenti elettronici (c.d. POS).

“Il POS, acronimo di Point Of Sale, è lo strumento che permette l’acquisto di beni o servizi utilizzando una carta di pagamento. Il terminale POS, tramite linea telefonica o connessione mobile, permette di effettuare l’addebito (in tempo reale o differito) sul conto corrente del soggetto abilitato e l’accredito sul conto dell’esercente”.

Associazioni e società sportive dilettantistiche dotate di Partita Iva quindi, già dal 30.6.2014 (DL 179/2012), avrebbero dovuto dotarsi di un sistema (POS) in grado di accettare pagamenti effettuati mediante carte di pagamento, relativamente a carte di debito, credito e prepagate.

Giusta la premessa, come sopra anticipato, dal 1° luglio 2022, nel caso di mancata assicurazione di pagamento per qualunque importo tramite POS si applica nei confronti del soggetto trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (come ad esempio il malfunzionamento dall’apparecchio o problemi di temporanea connessione in rete).

Accanto al POS “fisico” è da valutare la possibilità di dotarsi di un POS “digitale” tramite piattaforme on-line dove effettuare il pagamento elettronico direttamente tramite smartphone inserendo i dati della stessa carta di credito, carta di debito o bancomat.

Si consiglia pertanto, al fine di non incorrere in sanzioni, di dotarsi di uno strumento di accettazione di pagamenti elettronici per far fronte alle nuove necessità di tracciamento dei pagamenti.

A questo poi si aggiunge, sempre dal 1° luglio 2022, l’obbligo di dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica per le associazioni e società sportive dilettantistiche in regime Legge 398/1991 che nel periodo di imposta precedente (2021) avessero conseguito proventi da attività commerciali di importo eccedente 25.000 euro (fino al 30.6.2022 il limite di esenzione era di 65.000 euro) al fine di poter di emettere, ricevere e conservare le fatture in formato elettronico (vedi precedente articolo: “Fatturazione elettronica per associazioni e società sportive dal 1° luglio 2022”).

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto