Al fine di sostenere il mondo sportivo dilettantistico, la Manovra 2022 (L. 30.12.2021 n. 234) ha previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (e professionistiche) con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato italiano la possibilità di sospendere:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, rispettivamente riferite ai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1.1.2022 al 30.4.2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1.1.2022 al 30.4.2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’Imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni né interessi, in un’unica soluzione entro il 30.5.2022 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di sette rate mensili di uguale importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata dovrà avvenire entro il 30.5.2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 dovranno essere effettuati entro il giorno 16 del suddetto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Tra i presupposti per accedere al beneficio in commento si ricorda il necessario coinvolgimento nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24.10.2020. Sul punto si intende richiamare:
– l’art. 1, comma 9 del DPCM 24.10.2020 “e) […] restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”;
– la FAQ n. 6 “Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale? Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare nazionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva”.
Concludendo, si ricorda che la sospensione in oggetto non include anche le ritenute fiscali relative ai compensi da lavoro autonomo professionale, siano i prestatori dotati o meno di Partita Iva (quindi anche lavoratori autonomi occasionali con ritenuta del 20%) e che hanno prestato la loro opera a favore di associazioni e società sportive nel periodo di cui sopra.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto