Le associazioni e società ciclistiche dilettantistiche affiliate alla Federazione ciclistica italiana devono presentare nuovamente, entro il prossimo 31 marzo, il modello Eas qualora siano variate nel corso dell’anno 2021 una o più delle informazioni contenute nell’ultimo modello inviato.
Inoltre, in caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’art. 30 del DL 185/2008, il modello va ripresentato nei 60 giorni successivi, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
L’adempimento
Il modello Eas rappresenta un modello ove l’ente deve indicare una serie di informazioni, numeriche e non, inerenti la propria gestione futura (nel caso di primo invio) e passata (nel caso di ripresentazione).
Scopo dell’adempimento è quello di fornire all’Amministrazione finanziaria una serie di informazioni utili al controllo degli enti associativi che applicano le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148 del Tuir e 4 del DPR 633/72. Infatti, come previsto dalla norma e ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate, le quote e i contributi associativi nonché i corrispettivi specifici (quote di frequenza, iscrizioni a gare, ecc.) corrisposti da associati e soci e dai tesserati sportivi (anche se non propri associati) a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche possono non essere tassati sotto il profilo Iva e delle Imposte dirette. Per usufruire di questa agevolazione è necessario quindi che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello Eas.
I soggetti interessati
Rientrano tra i soggetti che sono tenuti alla presentazione del Modello Eas le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate ad almeno una Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione sportiva o Disciplina sportiva associata e iscritte nel Registro delle Associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni.
Sono invece esonerati dalla comunicazione in oggetto gli enti associativi dilettantistici che non svolgono attività commerciale. Tuttavia, l’obbligo sussiste per coloro che chiedono quote addizionali, di frequenza, di iscrizione e simili ad associati, soci e tesserati (anche se possono trasmettere il modello in forma semplificata).
Modalità
Le associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, così come chiarito nella circolare n. 45/E/2009 “possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 20), 25) e 26), nonché per quelle che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscrizione nei Registri PG della Regione Veneto o in Prefettura) barrano la casella “sì” del rigo 3)”.
Il modello Eas deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, C.A.F., altri soggetti).
La scadenza
Il primo modello Eas va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione o della società sportiva o, comunque, successivamente a partire dal giorno in cui si intende applicare l’agevolazione sopra descritta.
Il modello Eas deve essere pertanto nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati).
Concludendo, si ricorda che non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31, nonché dei dati già comunicati all’Agenzia delle Entrate (Es. variazione Presidente).
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto