Entro la fine del mese di marzo 2021 le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno inviare un nuovo modello Eas qualora nel corso dell’anno 2020 siano variati i dati comunicati del medesimo per ultimo trasmesso.
La presentazione del modello Eas è obbligarla per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che “svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “de-commercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633”.
Infatti, gli enti sportivi dilettantistici affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana e regolarmente iscritti nel Registro Coni possono considerare non tassate, sia sotto il profilo dell’Iva che delle Imposte dirette, le quote o, comunque, le somme ricevute al verificarsi dei seguenti requisiti:
– sostanziale natura di ente sportivo dilettantistico;
– redazione dell’atto costitutivo e statuto in forma di atto pubblico, contenente le clausole di cui agli artt. 148, comma 8, Tuir e 4, comma 7, DPR 633/72, ovvero nella forma della scrittura privata con firme autenticate o registrata presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate;
– invio, entro 60 giorni dalla data di costituzione, del modello Eas;
– ri-presentazione dell’Eas entro il 31/03 dell’anno successivo a quello nel quale sono variate le informazioni comunicate con il precedente modello.
Sono quindi tenute all’adempimento tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici da parte di soci, associati e tesserati F.C.I., a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa o di tesseramento (quota annuale, corrispettivo periodico scuola ciclismo, iscrizione gare, ecc.).
Per gli enti iscritti nel Registro Coni il modello Eas dovrà essere predisposto in forma “semplificata”, dovendosi compilare esclusivamente il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3).
A titolo esemplificativo dovrà essere comunicata la variazione relativa alla effettuazione (o meno) di prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni di cui al punto n. 20 del modello ma non anche la variazione del solo importo.
Detto questo, la ri-presentazione dell’Eas sarà necessaria esclusivamente qualora siano variati i dati già comunicati con il precedente (e ultimo) modello trasmesso, qualora non siano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria per effetto di altre comunicazioni effettuate (es. comunicazione di variazione del presidente, della sede, ecc.).
Il mancato invio/re-invio dell’Eas, pur non prevedendo alcuna sanzione pecuniaria, avrà come conseguenza l’impossibilità di applicare la de-commercializzazione delle quote e corrispettivi specifici corrisposti da associati e tesserati F.C.I. per la partecipazione alle attività sociali che, pertanto, dovranno essere tassati.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto