Nonostante l’avvenuta approvazione in Consiglio dei ministri lo scorso 26 giugno dello schema di decreto correttivo bis alla Riforma dello sport manca, ad oggi, ancora il testo definitivo…
Pertanto, in attesa di analizzare il testo che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale si è ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti in materia di premi sportivi e rapporti di collaborazione.
Volontari
Sono da considerarsi come volontari coloro che, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, collaborano con associazioni e società sportive, Federazioni, ecc. per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, ivi compreso l’esercizio diretto della attività sportive (es. atleti), nonché formative, didattiche e di preparazione degli atleti. I volontari non possono percepire compensi né rimborsi spese forfettari, bensì esclusivamente rimborsi spese documentati, anche di trasferta (es. rimborsi chilometrici, biglietti treno, taxi, ecc.), vitto e alloggio qualora si rechino al di fuori del proprio comune di residenza per scopi inerenti alla propria funzione (es. accompagnare gli atleti alle gare). Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente dove il volontario si trova ad operare. I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.
Lavoratori sportivi
Qualsiasi soggetto che svolga l’attività di atleta, direttore sportivo, dirigente, ecc. a titolo oneroso (compenso in denaro o in natura) è considerato, a decorrere dal 1° luglio 2023, “lavoratore sportivo”. Pertanto, che si tratti di un vero e proprio compenso ovvero di un rimborso spese forfettario, il soggetto dovrà essere considerato non un volontario, bensì come sopra detto un “lavoratore”.
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2021 i rapporti di lavoro sportivo nei settori dilettantistici si presumono (fino a 18 ore settimanali e salvo prova contraria) qualificabili come collaborazioni coordinate e continuative (c.d. co.co.co.). La formalizzazione dei rapporti di co.co.co. avviene mediante la stipula di un contratto (diverso dalla c.d. lettera d’incarico vigente per i collaboratori sportivi fino al 30.6.2023) che regola, seppur con le semplificazioni previste nel menzionato decreto, un vero e proprio rapporto di lavoro da comunicare agli organi competenti tramite le funzionalità telematiche del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) qualora sia previsto un compenso superiora a 5.000 euro annui. Ulteriore semplificazione è prevista per quanto riguarda l’obbligo di emissione dei cedolini: infatti, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00 non sussiste obbligo di emissione del relativo prospetto paga (sussiste invece obbligo di elaborazione LUL).
Tali prestazioni possono essere svolte anche da soggetti dotati di partita IVA (es. in regime forfettario) ovvero in qualità di lavoratori dipendenti.
Il co.co.co. e la partita Iva qualificabili quali lavoratori sportivi godono di particolari agevolazioni:
- Inps: iscrizione alla Gestione separata con obbligo contributivo a partire da compenso annuo > 5.000 euro [art. 35, D.Lgs. 36/2021];
- Imposte dirette (Irpef): “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo” [art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021].
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla verifica dei limiti di cui sopra (trattasi di limiti annuali in capo a ciascun lavoratore, anche se questo presta la propria opera verso una committenza plurima): all’atto del pagamento quindi il lavoratore sportivo dovrà rilasciare specifica autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese fino a quel momento dell’anno solare (1/1-31/12).
Quindi, a titolo esemplificativo, in caso di pagamento di somme al direttore sportivo quali compensi o rimborsi forfettari di spese si dovrà provvedere (prima di iniziare il rapporto) all’apertura della partita IVA ovvero alla sua assunzione quale “co.co.co. sportivo” o lavoratore subordinato.
Passaggio al professionismo
Ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter del D.Lgs. 36/2021 “al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.
Premi
Ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021 “Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
I premi legati a risultati e meriti sportivi, erogati a partire dal 1° luglio 2023, devono essere corrisposti al netto di una ritenuta fiscale del 20% (30% se il percettore è straniero). La ritenuta deve poi essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del premio con modello F24. Tutti i percipienti dei premi devono fornire al soggetto erogante il proprio codice fiscale, che dovrà essere inserito nel modello 770 dell’annualità di riferimento dei premi.
Pagamento retribuzioni e compensi
A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione / compenso, ed eventualmente ogni anticipo, esclusivamente con mezzi tracciabili. I mezzi tracciabili consentiti dalla normativa sono:
- bonifico bancario;
- strumenti di pagamento elettronici;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia un conto corrente di tesoreria, con mandato di pagamento a nome del lavoratore, oppure un conto corrente o un conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di un suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI