La Riforma dello sport, con il D.Lgs. 28.2.2021 n. 36, è andata a modificare le regole contenute nel Tuir che prevedevano la possibilità di erogare delle somme di denaro (o beni in natura), fiscalmente esenti fino a Euro 10.000 annui ai propri collaboratori “sportivi dilettanti” in virtù delle prestazioni svolte come atleti, direttori sportivi, dirigenti, accompagnatori, ecc. a titolo di “compensi”, “rimborsi forfettari di spesa”, “indennità forfettarie di trasferta” e “premi” ex art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.
In questa prima informativa, rivolta alle affiliate venete della Federazione Ciclistica Italiana, si intende approfondire il tema dei premi gara ed in generale dei premi sportivi e di come questi abbiano mutato qualifica fiscale e regime di tassazione dallo scorso 1° luglio.
L’art. 36, comma 6-quater del menzionato Decreto, infatti, ha previsto che “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Dal 1° Luglio 2023, quindi, i “premi” erogati nell’ambito di attività sportive dilettantistiche potranno essere corrisposti esclusivamente a coloro che, in possesso di tessera federale (“tesserati”) come “atleti” ovvero “tecnici” risultino aver conseguito “risultati” in “competizioni sportive” (es. piazzamenti in gare) o anche aver partecipato a “raduni” (es. cicloturismo).
I premi in oggetto dovranno comunque essere riservati ai “componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali” essendo quindi esclusi gli atleti stranieri che non militano in squadre italiane ovvero gli atleti italiani di squadre estere.
Trattandosi di premi per attività dilettantistiche sono esclusi, a titolo esemplificativo, gli atleti delle categorie Professional e Continental che svolgono la loro attività con compenso.
Tali somme, erogabili nel caso di nostro interesse dal Coni, dalla FCI e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla stessa, dovranno essere corrisposte sempre e comunque al netto di una ritenuta del 20% (che il soggetto erogante dovrà poi versare con modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del premio).
Nel modello 770/2024 per l’anno 2023 (quadro SH, prospetto G) dovranno essere indicati i menzionati premi, divenuti esigibili nell’anno 2023, ancorché non corrisposti.
Qualora invece i premi si sostanzino in beni in natura (es. pacco gara) o in servizi, i percettori avranno la facoltà di chiedere un premio in denaro di valore inferiore già prestabilito ed equivalente (per quanto possibile) ad un importo pari al premio originario meno l’imposta dovuta così come previsto dall’art. 30, comma 2 del DPR 600/73. A titolo esemplificativo: se il vincitore di una gara ha diritto ad un buono vacanza di Euro 100,00 (che, al netto della ritenuta avrebbe un valore di Euro 80,00 con onere per lo stesso beneficiario di versare Euro 20,00 all’organizzatore della manifestazione) potrebbe richiedere il pagamento di un premio di Euro 80,00.
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CRV