Quasi un anno dalla riforma della disciplina del lavoro sportivo: le novità del D.Lgs. 36/2021 e D.L. 71/2024

A quasi un anno dall’implementazione della riforma della disciplina del lavoro sportivo, il Decreto Legislativo 36/2021 è stato recentemente aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legge del 31 maggio 2024, n. 71, riguardanti il volontariato sportivo. L’obiettivo principale di queste modifiche è quello di evitare un uso elusivo del volontariato, rafforzando al contempo il sostegno alle associazioni sportive che operano senza fini di lucro.

Le motivazioni della riforma

Come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge, la necessità di questa novella legislativa risiede nell’urgenza di sostenere il sistema dell’associazionismo sportivo, il quale, pur non perseguendo scopi di lucro, svolge un ruolo fondamentale grazie al supporto del volontariato. Volontari e appassionati, con le loro competenze specifiche e lo spirito mutualistico, sono essenziali, soprattutto in vista degli imminenti eventi sportivi internazionali.

Obiettivi del legislatore

Il legislatore mira a perfezionare l’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021. La versione precedente di questa norma aveva sollevato numerosi dubbi interpretativi e, durante l’anno di operatività, aveva evidenziato alcune criticità, in particolare la difficoltà di monitorare che le prestazioni dei volontari non celassero rapporti di lavoro effettivi.

Le novità introdotte

L’articolo 3, comma 3, lettera b) del D.L. 71/2024 chiarisce in modo netto che la prestazione del volontario sportivo, pur richiedendo spesso capacità tecniche e professionali specifiche, deve essere considerata un’attività mutualistica e senza fini di lucro, con l’unica eccezione del rimborso delle spese sostenute.

Modifiche alla disciplina dei rimborsi

Una delle principali modifiche riguarda la riscrittura del comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. 36/2021, che introduce nuovi criteri per i rimborsi delle spese dei volontari a partire dal 1 giugno 2024. Le modifiche principali includono:

  1. Occasioni di rimborso: I rimborsi saranno consentiti solo in occasione di eventi “ufficiali” promossi dagli Enti di promozione sportiva, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Al di fuori di queste occasioni, le somme erogate saranno considerate compenso sportivo.
  2. Tracciabilità delle spese: Sarà implementata una procedura che garantirà la tracciabilità delle spese rimborsate, dei beneficiari e degli eventi di riferimento. Le informazioni dovranno essere comunicate nella sezione apposita del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.
  3. Evitare l’elusione: Per prevenire un uso elusivo dei rimborsi, questi ultimi, anche se non concorrono a formare il reddito del percipiente, saranno comunque inclusi nel computo delle soglie di esenzione fiscale e contributiva dei compensi sportivi.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal D.L. 71/2024 rappresentano un passo importante verso una maggiore chiarezza e rigore nella gestione del volontariato sportivo. Pur aumentando la soglia di rimborsabilità a 400 euro, la nuova disciplina impone un controllo più stretto e una maggiore trasparenza, con l’obiettivo di sostenere il mondo dell’associazionismo sportivo e prevenire abusi nel settore. Queste novità contribuiranno a rafforzare il sistema sportivo nazionale, preparandolo meglio agli eventi sportivi di carattere internazionale in programma.