Pubblicazione on-line di contributi pubblici e altri aiuti di Stato entro il 30/06/2021 con sanzioni posticipate al 2022
I contributi economici e gli aiuti di qualsiasi tipo ricevuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche da parte della Pubblica Amministrazione rispondono a precisi obblighi pubblicitari, al fine di garantire la massima trasparenza verso i cittadini in merito all’impiego delle risorse pubbliche.
Pertanto, coloro che hanno infatti ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro i in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, in misura complessivamente considerata maggiore o uguale a 10.000 euro annui hanno l’obbligo di pubblicare nei propri siti o portali digitali le relative informazioni entro il 30.06 dell’anno successivo rispetto a quello del loro incasso/fruizione.
Per le società a responsabilità limitata che non redigano il bilancio in forma abbreviata o semplificata (microimprese) l’onere pubblicitario non sarà legato al termine del 30 giugno, bensì alla redazione e deposito del bilancio al Registro Imprese, essendo questo soddisfatto indicando l’ammontare, il soggetto erogante e la natura del rapporto nella propria nota integrativa.
Per tutti gli altri soggetti interessati da tale obbligo, come sopra anticipato, l’adempimento sarà soddisfatto pubblicando i contributi/aiuti ricevuti dalla P.A. sui propri siti internet, social network o, in mancanza, sul portale delle associazioni di categoria di appartenenza (nel nostro caso quello della Federazione Ciclistica Italiana).
Stando a quanto riportato nella circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro, ad essere indicati dovranno essere le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto richiedente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (di ogni singolo rapporto);
- data di incasso;
- causale.
Si tenga conto del fatto che, in caso di aiuti/benefici in natura, sarà necessario riportare il loro controvalore monetario determinato secondo criteri il più oggettivi possibile (es. locale concesso in comodato d’uso da parte del Comune).
La pubblicazione delle suddette informazioni potrà avvenire in qualunque modo, purché chiaro e trasparente, non essendo previsto alcun particolare modello o formato da utilizzare.
Il regime sanzionatorio di tale adempimento è particolarmente esoso. Qualora infatti non venisse soddisfatto, la sanzione ammonta all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro. Nel caso in cui, inoltre, fossero trascorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della pubblica amministrazione competente e il soggetto beneficiario non avesse ancora ottemperato agli obblighi di pubblicazione, la P.A. potrà procedere con la richiesta di restituzione integrale del beneficio in oggetto.
Il recente art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021, convertito in L. 87/2021, ha stabilito che “per l’anno 2021 il termine di cui all’art. 1 comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, è prorogato al 1° gennaio 2022”. In altre parole, è stato differito il termine per l’applicazione della sanzione dell’1% con un minimo di 2.000 euro.
Per il solo anno 2021 la mancata pubblicazione sui propri portali o, per le società di capitali nelle note integrative, degli importi ricevuti nel 2020 non sarà quindi sanzionabile. Si consiglia comunque di provvedervi per tempo.
Dott. Enrico Savio
Referente fiscale FCI CR Veneto