Entro il 30.06.2022 le associazioni e società ciclistiche dilettantistiche che nell’anno 2022 hanno ricevuto, in denaro o in natura, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle pubbliche amministrazioni (es. comuni, province, regioni, ecc.) devono adempiere a precisi oneri pubblicitari.

A stabilirlo è la Legge 124/2017, art. 1, comma 125 e seguenti, che prevede, nel caso in cui le associazioni e le società sportive abbiano percepito nell’esercizio precedente tali generi di sovvenzioni, aiuti e contribuzioni dalla P.A. per un importo maggiore o uguale a Euro 10.000, la pubblicazione entro fine mese (30 giugno) delle relative informazioni, quali:

– importo,

– tipologia di aiuto/contributo/sussidio,

– ente erogatore,

– data di ricezione,

sui propri siti internet o analoghi portali digitali (ad es. Facebook, Instagram, Twitter, ecc.).

A titolo esemplificativo rientra nell’obbligo di pubblicazione in questione non solo la dazione di una somma di denaro da parte di un Comune ad un’associazione sportiva, bensì anche la concessione in uso gratuito di spazi, immobili, attrezzature e simili (il cui valore dovrà essere quantificato dalla stessa Amministrazione concedente).

Le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata che redigono invece il bilancio in modalità ordinaria, depositandolo presso la Camera di Commercio, dovranno procedere con l’inclusione delle menzionate informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio 2022 qualora gli aiuti percepiti nella medesima annualità siano stati superiori a Euro 10.000.

Le società sportive che, invece, andranno a presentare il bilancio annuale in formato “semplificato” ovvero “micro impresa” saranno tenuti ai medesimi oneri pubblicitari sopra esposti per le associazioni.

In assenza di sito internet ovvero di account in portali web la richiesta di pubblicazione dovrà essere avanzata presso la propria Federazione che vi dovrà provvedere in sostituzione dell’associazione o società sportiva affiliata.

Il mancato adempimento, oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento della pubblicazione stessa, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di valore pari all’1% di quanto ricevuto, con un importo minimo di Euro 2.000.

Qualora l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione si prolunghi oltre i 90 giorni successivi dalla notifica da parte della P.A. competente, l’ente beneficiario del contributo dovrà restituire integralmente il beneficio.

Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CRV