Tre le spese sostenute in ambito sportivo o per ragioni collegate alla pratica dello sport dilettantistico e che possono essere “recuperate” dal cittadino si menzionano:
- Spese mediche (art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR);
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi.
Spese mediche
Le spese mediche detraibili sono quelle inerenti alle prestazioni rese da un medico “generico” o pediatra, ad esempio per il rilascio del certificato per l’attività sportiva non agonistica, oppure quelle rese da un medico specialista in medicina sportiva per il rilascio del certificato per attività sportiva agonistica.
La detrazione è ammessa nella misura del 19% per la parte che eccede euro 129,11.
Al fine di garantire la detraibilità di tali oneri sarà fondamentale avere a propria disposizione la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico, nonché la “tracciabilità” del pagamento.
Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione occorre esibire: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi 5-18 anni
La detrazione per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi in età 5-18 anni spetta, nella misura del 19% calcolato su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il D.M. 28.3.2007.
Nel nostro caso la detrazione spetta per le spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza delle attività ciclistiche praticate nell’ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FCI e iscritte nel Registro Coni, ma anche per le attività svolte nei velodromi o ancora in piscina e in palestra, ad esempio, durante la preparazione invernale o per il recupero da infortuni o simili.
Il requisito dell’età è rispettato purché questo sussista anche per una sola parte dell’anno.
L’importo di euro 210 spetta per ogni soggetto fiscalmente a carico: infatti, lo stesso deve essere considerato quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti la modalità di pagamento “tracciabile”.
Nel dettaglio, il soggetto interessato a fruire della detrazione in commento dovrà disporre del bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta, o quietanza di pagamento dai quali risultino:
– la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza, nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);
– la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento, ecc.);
– l’attività sportiva esercitata;
– l’importo pagato;
– i dati anagrafici del soggetto praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
Concludendo, si esclude dall’agevolazione qualsiasi pagamento qualificabile quale “quota associativa”.
Dott. Enrico Savio – Referente fiscale FCI CR Veneto